Con le scorse manovre finanziarie sono stati introdotti dei Bonus fiscali per alcune categorie di lavori edilizi riguardanti coperture, pannelli isolanti, infissi esterni, impianti, ecc., finalizzate ad ottenere elevate prestazioni di isolamento termico, per favorire la tutela ambientale ed il risparmio energetico in edilizia, sia sul nuovo costruito che sull’esistente.
Per quanto riguarda il comparto dei generatori a gas gli incentivi fiscali caldaie del 55% vengono concessi esclusivamente per gli apparecchi a condensazione al fine di ottenere il miglior risparmio energetico, oggetto della nuova finanziaria.
Possono fruire degli incentivi fiscali caldaie del 55% le seguenti figure:
persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del TUIR1, sia essi titolari che non, di reddito d’impresa.
Ricordiamo che le spese sostenute per le prestazioni professionali relative a tutte le tipologie di interventi sopra citati, comprensive anche delle spese per la redazione dell’attestato di certificazione energetica o quello di qualificazione energetica, sono deducibili.
• Nelle fatture deve essere evidenziato il costo della manodopera.
• La conformità della prestazione termica degli interventi, nei limiti stabiliti, deve essere asseverata da un tecnico abilitato che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione.
• L'unità immobiliare o l'edificio oggetto dell'intervento, dovranno avere l'attestato o la certificazione di qualificazione energetica.
• Le spese sostenute dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario.
• Le migliorie vengono attestate o dal tecnico o da un certificato del produttore.
• Per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari non ci sarà bisogno della certificazione energetica dell'edificio.
• La scheda informativa e l’attestato di qualifica energetica devono essere spediti esclusivamente in via telematica all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori terminati entro il 31/12/2010.
Vi ricordiamo di conservare: